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Statuto

Una Mano per Un Sorriso – For Children ODV

Articolo 1

Denominazione e sede

Nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia, l’associazione Una mano per un sorriso, già associazione iscritta all’anagrafe unica delle ONLUS, diventa un Ente del Terzo Settore denominato: “Una Mano per Un Sorriso – For Children ODV”.

L’associazione persegue esclusivamente finalità di beneficenza e svolge solo le attività indicate all’art. 5. Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

E’ costituita in Fontane di Villorba (TV) Via Donatori del Sangue 7 c/o el.da.con di Barlese Damiano. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere in tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2

Statuto

L’organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 3

Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

Articolo 4

Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Articolo 5

Finalità e Attività

L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, l’associazione ha lo scopo di migliorare la qualità di vita delle persone che si trovano in condizione di svantaggio economico e sociale, con riferimento alle collettività estere dei Paesi del Terzo Mondo, ma anche a persone disagiate che vivono nel nostro territorio.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono:

  • prevista alla lett. A del d.lgs.117/2017: interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328
  • prevista alla lett. D del d.lgs.117/2017: educazione, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • prevista alla lett. I del d.lgs.117/2017: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  • prevista alla lett. N del d.lgs.117/2017: cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
  • prevista alla lett. U del d.lgs.117/2017: beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
  • prevista alla lett. V del d.lgs.117/2017: promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
  • prevista alla lett. W del d.lgs.117/2017: promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

  • missioni internazionali a favore di bambini che vivono in situazioni di degrado, di povertà estrema, e/o di guerra; nello specifico:
    • programmi di prevenzione e sensibilizzazione sulla salute pubblica tra cui prevenzione all’abuso di sostanze, prevenzione sullo sfruttamento sessuale e del lavoro per i minori che vivono in condizioni di degrado e pericolo.
    • Sviluppo di programmi sanitari adeguati di cura e prevenzione delle malattie, e programmi di alimentazione.
    • programmi di educazione scolastica volti a favorire l’acquisizione di un’istruzione di base in luoghi dove lo studio non è considerato un diritto per tutti.
    • programmi di emergenza a sostegno di comunità e famiglie in zone di guerra, volti a garantire cure e bisogni primari.
    • sostegno rivolto anche ad adulti nei confronti dei quali vengono attivate forme di sostegno e di promozione concreta della loro condizione di vita attraverso programmi di micro business, mutuo aiuto e corsi di formazione.
    • donare un sorriso ai bambini che vivono in situazioni grave povertà, disagio, guerra, abbandono e sfruttamento, attraverso attività ricreative, ludiche, sportive e musicali.
  • attività in Italia tra cui:
    • programma di educazione alla pace e alla cittadinanza globale nelle scuole di ogni ordine e grado.
    • sostegno ai senzatetto e persone in difficoltà e isolamento.
    • attività e serate di testimonianza, sensibilizzazione e raccolta fondi attraverso mostre fotografiche, concerti, documentari autoprodotti e non, teatro, eventi sportivi e in genere.
    • produzione di documentari, libri e materiale audiovisivo, volto al racconto delle realtà in cui l’associazione opera, la sensibilizzazione delle Comunità nei confronti di queste realtà, e la raccolta fondi.
    • creazione di campagne multimediali volte a divulgare e documentare le attività e i progetti dell’associazione.

Per l’attività di interesse generale prestata all’organizzazione, il volontario può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L’organizzazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione.

L’organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L’organizzazione di volontariato opera nel territorio italiano ed anche estero relativamente alle missioni di volontariato organizzate.

Articolo 6

Ammissione

Sono ammessi a far parte dell’associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell’associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.

L’ammissione all’associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie generalità. In base alle disposizioni del dlgs 196/2003 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’associazione previo assenso scritto del socio. All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota sociale di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall’assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola.

L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.

L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

L’associazione individua le seguenti categorie di soci:

– SOCI FONDATORI: Coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, e sono tenuti al pagamento della quota sociale.

– SOCI EFFETTIVI: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Comitato Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all’iscrizione e al pagamento della quota sociale.

Il numero dei soci effettivi è illimitato. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall’iscrizione nel libro soci. L’ammontare della quota annuale è stabilita dal Consiglio Direttivo in sede di approvazione del bilancio. Le attività svolte dai soci a favore dell’associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L’associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti e nel rispetto dell’art. 33 del d.lgs. 117/2017.

Articolo 7

Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee,
  • esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
  • votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
  • denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

  • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
  • versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’organo competente.

Articolo 8

Volontario e attività di volontariato

L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione.

L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Articolo 9

Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L’associato può recedere dall’organizzazione mediante comunicazione scritta all’organo amministrativo.

L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’organizzazione. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato.

L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:

  • dimissione volontaria;
  • morosità protrattasi per oltre 30 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta;

Articolo 10

Gli organi sociali

Sono organi dell’organizzazione:

  • Assemblea degli associati
  • Il consiglio Direttivo
  • Presidente
  • Organo di controllo
  • Organo di revisione

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 11

L'assemblea

L’assemblea è composta dagli associati dell’organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E’ l’organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre  associati.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all’assemblea stessa.

E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.

I soci possono partecipare all’assemblea tramite videoconferenza se impossibilitati ad essere presenti fisicamente.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail , messaggio, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell’organizzazione.

L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’organizzazione.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’organizzazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

Articolo 12

Compiti dell’Assemblea

L’assemblea:

  • determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’organizzazione;
  • approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sull’esclusione degli associati,
  • delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’organizzazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 13

Assemblea ordinaria

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Articolo 14

Assemblea straordinaria

L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’organizzazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo

L’organo di amministrazione governa l’organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di undici, eletti dall’assemblea, e nel proprio ambito nomina il presidente, vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere.

Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per n 5 mandati.

Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

L’organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.

L’organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

  • amministra l’organizzazione,
  • attua le deliberazioni dell’assemblea,
  • predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
  • predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio,
  • stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
  • cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
  • è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts,
  • disciplina l’ammissione degli associati,
  • accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell’organizzazione è il presidente dell’organo di amministrazione ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti dell’organo di amministrazione.

Articolo 16

Il Presidente

Il presidente è eletto dall’assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l’organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

 

Il presidente dura in carica quanto l’organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e dell’organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

Articolo 17

Organo di controllo

L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L’organo di controllo:

  • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei  principi  di  corretta  amministrazione;
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
  • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all’art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 18

Organo di revisione legale dei conti

E’ nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Articolo 19

Libri sociali

L’organizzazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

  1. il libro degli associati tenuto a cura dell’organo di amministrazione;
  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
  4. il registro dei volontari, tenuto a cura dell’organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti preso la sede legale dell’ente, entro …… giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente

Articolo 20

Risorse economiche

Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:

  • quote associative;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • attività di raccolta fondi;
  • rimborsi da convenzioni;
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
  • donazioni liberali

Articolo 21

I beni

I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Articolo 22

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L’organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 23

Bilancio

Il bilancio di esercizio dell’Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’organizzazione.

Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 24

Bilancio sociale

E’ redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 25

Convenzioni

Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’organizzazione.

Articolo 26

Personale retribuito

L’organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l’organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.

Articolo 27

Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 28

Responsabilità della organizzazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’organizzazione.

Articolo 29

Assicurazione dell’organizzazione

L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’organizzazione stessa.

Articolo 30

Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che perseguano finalità analoghe, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 31

Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

Articolo 32

Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.